Avvisi bonari Agenzia delle Entrate

Sospesi gli avvisi bonari AdE nel periodo estivo

Dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno è prevista la sospensione dell’invio delle comunicazioni bonarie, interrompendo per questi periodi il pagamento di tutte le somme o della prima rata.

Gli avvisi sospesi

In particolare, è sospeso l’invio di:

  • avvisi bonari emessi al termine della liquidazione automatica delle imposte e a seguito del controllo formale;
  • lettere c.d. di compliance.
Dal 5 settembre decorre il termine per il pagamento

Sono in pausa dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario. Di conseguenza, il termine utile per fruire della definizione agevolata con riduzione delle sanzioni per l’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, cominciando a decorrere quindi dal 5 settembre il termine dei 30 giorni per il pagamento.

Si vuole sottolineare che la sospensione è valida soltanto per la prima rata, e non è prevista alcuna agevolazione per il pagamento delle rate successive.

Infine, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate per le c.d. lettere di invito alla compilance.


09/08/2024 AGGIORNAMENTO

Termini di 60 giorni per gli avvisi bonari

Il termine per definire gli avvisi bonari (liquidazione automatica e controllo formale), ovvero per pagare tutte le somme o la prima rata, è ora di 60 giorni, il doppio rispetto prima. Previsti 90 giorni per la liquidazione automatica nel caso l’avviso sia recapitato all’intermediario abilitato. Rimane invariato invece il termine di 30 giorni per il pagamento delle imposte per i redditi soggetti a tassazione separata.

Le sanzioni del 30% sono ridotte a 1/3 (per la liquidazione automatica) o a 2/3 (per il controllo formale), nel caso in cui contribuente riesca entro 30 giorni a definire l’avviso bonario. Inoltre, dal 1° settembre 2024, le sanzioni per l’omesso versamento saranno ridotte al 25%, pertanto, la riduzione a 1/3 o 2/3 sarà da calcolare sul nuovo valore del 25%.

I chiarimenti del contribuente dovranno pervenire nei 60 giorni successivi alla contestazione, ma non è chiaro da quando decorre questo termine nei casi in cui il contribuente richiede l’archiviazione totale o parziale delle riprese.

Rimangono invece invariate le previsioni per cui è sospeso l’invio di avvisi bonari nei periodi 1°agosto al 31 agosto, e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno (salvo casi di urgenza) ed è sospeso il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme o della prima rata dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.

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