Con la Risposta n. 270 del 23 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei rimborsi spese chilometriche addebitati dai professionisti ai propri clienti, alla luce delle novità introdotte dal Decreto “Revisione IRPEF-IRES” (D.Lgs. 192/2024).
Il principio generale
Il decreto ha introdotto, per il reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, secondo cui tutte le somme percepite dal professionista – salvo esplicite esclusioni – concorrono alla formazione del reddito.
Tra le esclusioni rientrano i rimborsi analitici delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico e addebitate in modo puntuale al cliente (art. 54, comma 2, lett. b, TUIR).
Si tratta, ad esempio, di spese di vitto, alloggio, viaggio o trasporto sostenute dal professionista e riaddebitate in fattura, a condizione che siano:
- documentate da giustificativi fiscali;
- riferibili all’incarico svolto;
- pagate con strumenti tracciabili (come previsto dal nuovo art. 54, comma 2-bis, TUIR).
In questi casi, le somme non concorrono al reddito e non sono soggette a ritenuta d’acconto.
Il caso esaminato
Nel caso analizzato dall’Agenzia, un professionista aveva addebitato al cliente un rimborso spese chilometriche, calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa concordata per km.
Il contribuente riteneva che tale rimborso potesse essere considerato “analitico” e quindi escluso dal reddito, pur in assenza di documenti fiscali (scontrini o fatture) a supporto.
La posizione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha escluso questa possibilità.
Secondo il chiarimento, il rimborso chilometrico:
- non costituisce un rimborso analitico, poiché non è supportato da documentazione fiscale che dimostri l’effettivo sostenimento del costo (ad esempio carburante, pedaggi o manutenzione);
- è pertanto incluso nel reddito di lavoro autonomo, concorrendo alla base imponibile IRPEF del professionista;
- deve essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20% da parte del committente (art. 25, comma 1, DPR 600/73).
Il principio si fonda sull’esigenza di garantire la tracciabilità e la verificabilità delle spese: solo i costi documentati e oggettivamente sostenuti possono qualificarsi come “analitici” e beneficiare dell’esclusione dal reddito.
Le conseguenze pratiche
In sintesi:
- il rimborso chilometrico percepito dal professionista rappresenta un componente del reddito imponibile;
- il cliente/committente deve applicare la ritenuta d’acconto del 20% sul totale fatturato (compenso + rimborso chilometrico);
- il professionista potrà dedurre i costi effettivi di percorrenza (carburante, manutenzione, ecc.) sostenuti per l’attività.
Cosa resta escluso dal reddito
Continuano a non concorrere alla formazione del reddito:
- i rimborsi di spese sostenute in nome e per conto del cliente (art. 15 DPR 633/72, esenti anche da IVA);
- i rimborsi analitici documentati relativi a spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto (es. taxi, NCC), purché pagati in modo tracciato e indicati distintamente in fattura.