Riaddebito delle spese comuni tra professionisti: IVA, reddito e contributi

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 189 del 14 luglio 2025, ha chiarito il trattamento fiscale e contabile del riaddebito delle spese comuni tra professionisti che condividono lo stesso studio, pur non essendo formalmente associati. Il tema è particolarmente rilevante per avvocati, ingegneri, geometri e altri liberi professionisti che operano in ambienti condivisi.

Contesto operativo: professionisti non associati e condivisione degli spazi

Il caso oggetto della risposta riguarda tre avvocati che, dopo aver sciolto formalmente la loro associazione professionale, hanno deciso di continuare a condividere lo stesso spazio lavorativo. Uno dei tre ha assunto l’onere di gestire direttamente i contratti e le spese relative a personale dipendente, affitto, utenze, manutenzione, vigilanza, cancelleria, pulizie e abbonamenti. In base all’accordo privato stipulato tra le parti, ciascun professionista si è impegnato a rifondere una quota delle spese sostenute, nel caso specifico pari al 30%.

A seguito di un contenzioso tra due dei professionisti, è stato nominato un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che ha ricostruito analiticamente le spese sostenute per ciascun anno e voce di costo, determinando il saldo residuo da versare. Il giudice ha emesso ordinanza di pagamento e il professionista debitore ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare al riaddebito delle somme.

Riaddebito delle spese comuni: operazione imponibile ai fini IVA

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il riaddebito delle spese comuni, anche se analiticamente documentato e riferito a voci non soggette a IVA (come stipendi o riviste), costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA. La fattura emessa dal professionista che ha sostenuto le spese deve quindi essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.

Tale interpretazione si fonda sul principio secondo cui il riaddebito rappresenta una prestazione complessa, non riconducibile a un contratto di mandato senza rappresentanza. L’operazione, pertanto, assume rilevanza autonoma ai fini IVA, indipendentemente dalla natura delle singole voci di spesa.

Il riaddebito delle spese comuni (affitto, utenze, personale, pulizie, ecc.) da parte di un professionista che ne sostiene il costo e lo rifattura agli altri colleghi è considerato una prestazione imponibile ai fini IVA.

L’Agenzia chiarisce che:

  • È obbligatoria l’emissione di fattura con applicazione dell’aliquota ordinaria (22%);
  • L’operazione è imponibile anche se le spese riaddebitate sono analiticamente documentate e, singolarmente, non soggette a IVA (es. stipendi, riviste);
  • Gli interessi legali derivanti da ritardi nei pagamenti, avendo natura risarcitoria, non concorrono alla base imponibile IVA (art. 15, DPR 633/72).

Detraibilità dell’IVA per il professionista destinatario

Il professionista che riceve la fattura di riaddebito può detrarre l’IVA applicata solo se i beni e servizi oggetto del riaddebito sono riferibili all’esercizio di attività imponibili. Ad esempio, se nello studio operano ingegneri o geometri che svolgono attività soggette a IVA, l’imposta è detraibile. Al contrario, se vi operano medici o altri professionisti che erogano prestazioni esenti, l’IVA non è detraibile.

Impatto sul reddito professionale

Ai fini reddituali, le somme oggetto di riaddebito da parte del professionista:

  • Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo;
  • Non costituiscono compenso professionale e non sono soggette a ritenuta;
  • Non sono deducibili dal reddito del professionista che le ha riaddebitate.

La deducibilità è ammessa solo per la quota di spese rimasta effettivamente a carico del professionista e inerente alla propria attività. Questo principio è stato recepito nel nuovo art. 54-ter del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 in attuazione della riforma fiscale.

Contributo integrativo previdenziale

Il trattamento previdenziale varia in base alla Cassa di appartenenza:

Cassa professionaleContributo integrativo sul riaddebito
Dottori Commercialisti (CDC)Applicabile
Geometri (CIPAG)Escluso dal volume d’affari
Inarcassa (Ingegneri e Architetti)Non dovuto

Collaboratori con Partita IVA

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 4663 del 21 febbraio 2025) ha chiarito che i collaboratori con Partita IVA che operano esclusivamente per lo studio non partecipano alla ripartizione delle spese comuni. In assenza di un rapporto paritetico, i costi dello studio restano integralmente a carico dei titolari, che ne deducono la quota riferibile alla propria attività.

Vuoi avere maggiori informazioni?

Scrivici a info@dataimpresa.com, chiamaci allo 0439 448131 per una consulenza non vincolante.

Articoli correlati