L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 189 del 14 luglio 2025, ha chiarito il trattamento fiscale e contabile del riaddebito delle spese comuni tra professionisti che condividono lo stesso studio, pur non essendo formalmente associati. Il tema è particolarmente rilevante per avvocati, ingegneri, geometri e altri liberi professionisti che operano in ambienti condivisi.
Contesto operativo: professionisti non associati e condivisione degli spazi
Il caso oggetto della risposta riguarda tre avvocati che, dopo aver sciolto formalmente la loro associazione professionale, hanno deciso di continuare a condividere lo stesso spazio lavorativo. Uno dei tre ha assunto l’onere di gestire direttamente i contratti e le spese relative a personale dipendente, affitto, utenze, manutenzione, vigilanza, cancelleria, pulizie e abbonamenti. In base all’accordo privato stipulato tra le parti, ciascun professionista si è impegnato a rifondere una quota delle spese sostenute, nel caso specifico pari al 30%.
A seguito di un contenzioso tra due dei professionisti, è stato nominato un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che ha ricostruito analiticamente le spese sostenute per ciascun anno e voce di costo, determinando il saldo residuo da versare. Il giudice ha emesso ordinanza di pagamento e il professionista debitore ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare al riaddebito delle somme.
Riaddebito delle spese comuni: operazione imponibile ai fini IVA
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il riaddebito delle spese comuni, anche se analiticamente documentato e riferito a voci non soggette a IVA (come stipendi o riviste), costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA. La fattura emessa dal professionista che ha sostenuto le spese deve quindi essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.
Tale interpretazione si fonda sul principio secondo cui il riaddebito rappresenta una prestazione complessa, non riconducibile a un contratto di mandato senza rappresentanza. L’operazione, pertanto, assume rilevanza autonoma ai fini IVA, indipendentemente dalla natura delle singole voci di spesa.
In sintesi:
Il riaddebito delle spese comuni (affitto, utenze, personale, pulizie, ecc.) da parte di un professionista che ne sostiene il costo e lo rifattura agli altri colleghi è considerato una prestazione imponibile ai fini IVA.
L’Agenzia chiarisce che:
- È obbligatoria l’emissione di fattura con applicazione dell’aliquota ordinaria (22%);
- L’operazione è imponibile anche se le spese riaddebitate sono analiticamente documentate e, singolarmente, non soggette a IVA (es. stipendi, riviste);
- Gli interessi legali derivanti da ritardi nei pagamenti, avendo natura risarcitoria, non concorrono alla base imponibile IVA (art. 15, DPR 633/72).
Detraibilità dell’IVA per il professionista destinatario
Il professionista che riceve la fattura di riaddebito può detrarre l’IVA applicata solo se i beni e servizi oggetto del riaddebito sono riferibili all’esercizio di attività imponibili. Ad esempio, se nello studio operano ingegneri o geometri che svolgono attività soggette a IVA, l’imposta è detraibile. Al contrario, se vi operano medici o altri professionisti che erogano prestazioni esenti, l’IVA non è detraibile.
Impatto sul reddito professionale
Ai fini reddituali, le somme oggetto di riaddebito da parte del professionista:
- Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo;
- Non costituiscono compenso professionale e non sono soggette a ritenuta;
- Non sono deducibili dal reddito del professionista che le ha riaddebitate.
La deducibilità è ammessa solo per la quota di spese rimasta effettivamente a carico del professionista e inerente alla propria attività. Questo principio è stato recepito nel nuovo art. 54-ter del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 in attuazione della riforma fiscale.
Contributo integrativo previdenziale
Il trattamento previdenziale varia in base alla Cassa di appartenenza:
| Cassa professionale | Contributo integrativo sul riaddebito |
|---|---|
| Dottori Commercialisti (CDC) | Applicabile |
| Geometri (CIPAG) | Escluso dal volume d’affari |
| Inarcassa (Ingegneri e Architetti) | Non dovuto |
Collaboratori con Partita IVA
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 4663 del 21 febbraio 2025) ha chiarito che i collaboratori con Partita IVA che operano esclusivamente per lo studio non partecipano alla ripartizione delle spese comuni. In assenza di un rapporto paritetico, i costi dello studio restano integralmente a carico dei titolari, che ne deducono la quota riferibile alla propria attività.