Prima della riforma fiscale, il cessionario/committente poteva non incorrere nella sanzione quando avesse indicato all’Agenzia delle Entrate l’illecito, pagando l’IVA e detraendola dopo aver ricevuto il certificato di regolarità dall’Agenzia.
Il nuovo sistema delle sanzioni
Per le violazioni a partire dal 1° settembre, il cessionario/committente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omissione entro novanta giorni dal termine in cui è stata emessa la fattura irregolare o da quando doveva essere emessa.
Cambia anche la sanzione applicata nei casi di irregolarità, infatti sarà del 70% (e non più del 100%) con minimo di 250 euro per omessa regolarizzazione.
Obblighi del cessionario
La norma introduce anche un nuovo comma che esclude il cessionario dall’obbligo di sindacare sulle valutazioni svolte dal cedente della fattura, il merito a titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA considerate a discrezione del cedente (“derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile”).
Verosimilmente, sarà concesso dagli uffici che il cessionario/committente svolga delle valutazioni su tutti gli altri casi non espressamente indicati, ad esempio l’errore di aliquota, ed anche per quelli menzionati, se nel caso in specie l’errore sia verificabile in maniera oggettiva.
Se la procedura può quindi dirsi alleggerita, non si può dire che le sanzioni lo siano altrimenti, infatti:
- nei confronti del cedente/prestatore verrà irrogata la sanzione del 70% per infedele fatturazione, con recupero anche dell’IVA e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- nei confronti del cessionario/committente che se per qualsiasi errore del cedente non lo denuncia, verrà irrogato un ulteriore 70% per omessa regolarizzazione.