Le novità IVA per le attività sportive invernali

Dal 10 agosto l’art. 5 del DL 113/2024 introduce anche per i corsi relativi ad attività sportive invernali l’aliquota IVA ridotta del 5%.

Soggetti e discipline

Con l’aggiornamento della Tabella A, parte II-bis, del DPR n. 633/1972 anche le discipline sportive invernali vengono assoggettate al regime IVA ridotto. Per riconoscere se ad un determinato sport è applicabile l’IVA al 5%, è necessario fare riferimento alle discipline gestite dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI. Per la corretta applicazione, i corsi devono essere erogati da coloro che sono iscritti ad appositi albi regionali o nazionali, operanti in forma individuale o organizzata.

Il campo di applicazione

Si precisa infatti, che l’aliquota ridotta è applicabile esclusivamente per le prestazioni di insegnamento sportivo che non rientrino tra quelle esenti IVA o quelle non soggette ad imposta (es. cessioni e prestazioni rese a titolo oneroso dagli enti associativi nei confronti di soci e associati), limitando pertanto il campo di applicazione del Decreto Legge.

Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina (prevista per il 1°gennaio 2025), la misura è applicabile nel caso in cui le prestazioni non possano fruire del regime di esclusione dall’IVA previsto per le associazioni.

Le prestazioni rese prima del 10 agosto 2024 invece, saranno soggette ad esenzione, salvo applicabilità del regime di esclusione IVA. Va però tenuto conto anche dell’estensione di tale regime alle SSD, e facendo salvi i comportamenti adottati prima della suddetta data.

Il DL in questione ha inoltre previsto che al nuovo regime possono prendere parte anche le operazioni delle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Quali sono le attività esenti?

Il campo di applicazione dell’esenzione IVA si circoscrive alle “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese dei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica” prestate da enti senza fine di lucro (si ricomprendono anche quelli sportivi dilettantistici).

Il contesto

La nuova disposizione si inserisce in un contesto articolato che ha visto differenti disposizioni sul regime di applicazione IVA in merito alle attività sportive. Infatti, prima del Decreto Omnibus, era previsto che le prestazioni fossero:

  1. escluse da IVA, se i corsi erano resi da ASD dagli associati,
  2. esenti, se i corsi erano resi da enti senza fine di lucro;
  3. imponibili con aliquota ordinaria se resi da enti lucrativi.

L’aliquota agevolata del 5%, pare inserirsi al punto 3 e applicabile ai soli corsi sportivi invernali, svolti da enti lucrativi e da soggetti che operino in forma individuale (se non aderenti al regime forfettario).

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