Il regime agevolato delle SSD: occorre il requisito dell’attività effettivamente svolta

Il Caso Giuridico e il Contesto Normativo

L’ordinanza n. 31924 dell’11 dicembre 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale per l’applicazione del regime agevolato previsto dall’articolo 1 della legge n. 398/1991. Tale regime è riservato alle associazioni sportive dilettantistiche che rispettino requisiti formali e sostanziali, e prevede semplificazioni fiscali, tra cui regole favorevoli per la determinazione del reddito d’impresa e per l’applicazione dell’IVA.

Nel caso in esame, un’associazione era stata oggetto di accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, che ne aveva disconosciuto la qualifica di ente sportivo dilettantistico. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano annullato l’avviso di accertamento, evidenziando l’infondatezza dei rilievi avanzati dall’Ufficio, ma la Cassazione ha ritenuto necessario un riesame concreto dell’attività svolta dall’ente.

I Criteri Fondamentali per il Regime Agevolato

Secondo la Corte di Cassazione, il regime di favore non può essere concesso sulla base dei soli requisiti formali. È imprescindibile verificare che l’attività dell’associazione sia effettivamente priva di scopo di lucro. Questo principio si traduce in due criteri principali:

  1. Rispetto delle disposizioni statutarie;
  2. L’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere espressamente il divieto di devoluzione del patrimonio ai soci in caso di scioglimento. Tale requisito formale è una condizione necessaria, ma non sufficiente per il riconoscimento del regime agevolato;
  3. Verifica dell’attività concreta.

L’attività svolta dall’associazione deve essere verificata in modo sostanziale, per accertare che lo schema associativo non sia utilizzato come copertura per un’attività commerciale. Questo controllo implica che l’onere della prova ricada sul contribuente, il quale deve dimostrare che l’attività è effettivamente non lucrativa.

Implicazioni Pratiche e Obblighi del Contribuente

La decisione sottolinea che le agevolazioni fiscali non dipendono esclusivamente dall’affiliazione al CONI o da altri aspetti formali, ma richiedono una dimostrazione concreta dell’attività svolta. Gli enti interessati devono pertanto garantire:

  • La documentazione precisa e trasparente delle attività associative.
  • La tenuta regolare delle scritture contabili e dei registri, nonché il rispetto delle norme statutarie.
  • La disponibilità a fornire prove che confermino l’assenza di scopo di lucro.

Conclusioni della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, rinviando il caso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria per un riesame nel merito. Tale pronuncia rafforza il principio secondo cui il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche richiede un’attenta verifica sia formale che sostanziale, con particolare attenzione alla natura effettiva delle attività svolte.

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