Nei mesi scorsi abbiamo assistito a consistenti interventi effettuati in materia di rimborsi spese sostenute dai volontari sportivi, e come era presumibile, il DL n. 71/2024 è stato convertito dalla Legge n. 106/2024.
I limiti alle spese rimborsabili
Nel passaggio a Legge non sono intervenute sostanziali modifiche, confermando la fattispecie per cui non è prevista alcuna retribuzione per le prestazioni svolte dai volontari sportivi; tuttavia, possono essere a loro riconosciuti dei rimborsi forfettari:
- per le spese sostenute per attività svolte (incluse quelle svolte proprio comune di residenza);
- per la partecipazione a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. (quindi, non le singole società/associazioni sportive dilettantistiche come invece era previsto precedentemente) purché gli stessi enti sportivi individuino le tipologia di attività di volontariato per cui i rimborsi sono ammessi;
- per un massimo di 400 euro mensili.
Rimane confermato che i rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente, ma concorrono al superamento del limite di non imponibilità:
- previdenziale: limite di euro 5.000. Nel caso questo importo venga superato, vige l’obbligo contributivo presso la Gestione separata;
- fiscale: 15.000 euro ai fini IRPEF e 85.000 ai fini IRAP.
Il nuovo adempimento
Gli Enti sportivi che erogheranno rimborsi ai propri volontari sportivi saranno ora tenuti a comunicare i nominativi dei volontari e l’importo dei rimborsi a ciascuno, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni, attraverso apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Il trattamento fiscale dei redditi da lavoro sportivo
Con la conversione in Legge, è abrogata la disposizione per cui le prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa venissero considerate, ai fini di trattamento fiscale, redditi da lavoro autonomo. Il trattamento fiscale applicato ai redditi percepiti dai volontari sportivi rimane quello della tipologia di rapporto intrattenuto, seguendo i criteri generali, ovvero nell’ambito del lavoro autonomo se i tratta di attività abituale oppure dei redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
A tal proposito, sarebbe opportuno che anche ai redditi diversi derivanti da lavoro sportivo svolto in maniera occasionale possa essere riconosciuta l’esenzione fino a 15.000 euro, ipotesi per cui si attende una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le prestazioni sportive svolte dai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche
Sul tema delle prestazioni sportive svolte dai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche è confermata la compatibilità del lavoro dipendente presso la PA, con le prestazioni di lavoro sportivo. In particolare fino a euro 5.000,00 il dipendente pubblico dovrà effettuare una comunicazione preventiva all’Amministrazione pubblica di appartenenza. Per i compensi annui maggiori di tale soglia, il dipendente pubblico sarà soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, e i soggetti eroganti dovranno comunicare all’Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico l’ammontare dei compensi erogati.