European Accessibility Act: cosa cambia dal 28 giugno 2025

A partire dal 28 giugno 2025 entrerà pienamente in vigore anche in Italia l’European Accessibility Act (EAA), la direttiva europea nata per rendere prodotti e servizi digitali più accessibili alle persone con disabilità.

Cosa si intende per “accessibile”?

I prodotti e servizi dovranno essere:

  • Percepibili: contenuti comprensibili anche da persone con disabilità sensoriali;
  • Operabili: utilizzabili tramite tastiera o tecnologie assistive;
  • Comprensibili: con un linguaggio chiaro e coerente;
  • Robusti: compatibili con gli strumenti assistivi attuali e futuri.

Gli standard tecnici di riferimento sono:

  • WCAG 2.1 livello AA;
  • EN 301 549 (standard europeo per l’accessibilità ICT).

A chi si applica la direttiva European Accessibility Act (EAA)?

La normativa riguarda operatori economici (produttori, importatori, distributori, fornitori di servizi) che mettono sul mercato europeo i seguenti prodotti o servizi digitali:

Prodotti:

  • Computer e sistemi operativi;
  • Smartphone e dispositivi mobili;
  • Bancomat e POS;
  • Lettori e-book.

Servizi:

  • E-commerce;
  • Servizi bancari online;
  • Servizi di trasporto (biglietti, prenotazioni);
  • Servizi audiovisivi (streaming, TV on demand);
  • Comunicazioni elettroniche (es. portali clienti, assistenza);
  • E-book e software di lettura.

Chi è esonerato o ha obblighi ridotti?

Uno dei punti fondamentali del European Accessibility Act è che non tutte le aziende sono obbligate ad adeguarsi nello stesso modo. In particolare, la normativa non si applica integralmente alle microimprese, e prevede alcune eccezioni per situazioni particolari.

Se la tua azienda ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un bilancio totale non superiore a 2 milioni di euro, sei considerato microimpresa.

In questo caso:

  • Se offri servizi digitali (come e-commerce, piattaforme online, assistenza clienti, ecc.), sei completamente esonerato dagli obblighi della direttiva.
  • Se produci o distribuisci prodotti digitali (come dispositivi, terminali di pagamento, lettori e-book, ecc.), sei comunque soggetto alla normativa, ma in forma semplificata.
    Questo significa meno burocrazia e documentazione, pur mantenendo l’impegno a offrire prodotti accessibili.

La direttiva prevede che, in alcuni casi, non sia necessario applicare tutti i requisiti di accessibilità, se questi comportano uno sforzo eccessivo rispetto ai benefici. Questo vale, ad esempio, se i costi per l’adeguamento risultano troppo alti rispetto al fatturato, o se la modifica richiede un’organizzazione completamente diversa.

In questi casi è possibile invocare l’esenzione per “onere sproporzionato”, ma attenzione:

  • L’azienda deve effettuare un’analisi documentata dei costi e benefici;
  • Deve comunque applicare ciò che è ragionevolmente possibile;
  • La documentazione va conservata per 5 anni e mostrata su richiesta;
  • Va aggiornata periodicamente o quando cambia il servizio.
  • Contenuti digitali già pubblicati prima del 28 giugno 2025 (es. vecchi PDF o video) non devono essere resi accessibili a meno che non vengano aggiornati dopo quella data;
  • Contenuti online solo a scopo di archivio storico sono esclusi dagli obblighi, se non necessari per l’uso corrente;
  • Contenuti generati da terzi (come video di YouTube incorporati o feed social) non sono responsabilità dell’azienda, purché non fondamentali per l’uso del servizio.

Cosa fare concretamente per adeguarsi?

✔️ Valutare se la normativa si applica ai propri prodotti o servizi;
✔️ Effettuare un audit di accessibilità;
✔️ Adeguare interfacce, documentazione e assistenza tecnica;
✔️ Formare il personale tecnico e commerciale;
✔️ Documentare la conformità;
✔️ Integrare l’accessibilità già in fase di progettazione.

L’EAA rappresenta un’opportunità per offrire prodotti e servizi migliori a una platea più ampia, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
I soggetti coinvolti hanno ancora un anno di tempo per mettersi in regola ed evitare rischi futuri.

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