A partire dal 28 giugno 2025 entrerà pienamente in vigore anche in Italia l’European Accessibility Act (EAA), la direttiva europea nata per rendere prodotti e servizi digitali più accessibili alle persone con disabilità.
Cosa si intende per “accessibile”?
I prodotti e servizi dovranno essere:
- Percepibili: contenuti comprensibili anche da persone con disabilità sensoriali;
- Operabili: utilizzabili tramite tastiera o tecnologie assistive;
- Comprensibili: con un linguaggio chiaro e coerente;
- Robusti: compatibili con gli strumenti assistivi attuali e futuri.
Gli standard tecnici di riferimento sono:
- WCAG 2.1 livello AA;
- EN 301 549 (standard europeo per l’accessibilità ICT).
A chi si applica la direttiva European Accessibility Act (EAA)?
La normativa riguarda operatori economici (produttori, importatori, distributori, fornitori di servizi) che mettono sul mercato europeo i seguenti prodotti o servizi digitali:
Prodotti:
- Computer e sistemi operativi;
- Smartphone e dispositivi mobili;
- Bancomat e POS;
- Lettori e-book.
Servizi:
- E-commerce;
- Servizi bancari online;
- Servizi di trasporto (biglietti, prenotazioni);
- Servizi audiovisivi (streaming, TV on demand);
- Comunicazioni elettroniche (es. portali clienti, assistenza);
- E-book e software di lettura.
Chi è esonerato o ha obblighi ridotti?
Uno dei punti fondamentali del European Accessibility Act è che non tutte le aziende sono obbligate ad adeguarsi nello stesso modo. In particolare, la normativa non si applica integralmente alle microimprese, e prevede alcune eccezioni per situazioni particolari.
Microimprese: chi sono e cosa devono fare
Se la tua azienda ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un bilancio totale non superiore a 2 milioni di euro, sei considerato microimpresa.
In questo caso:
- Se offri servizi digitali (come e-commerce, piattaforme online, assistenza clienti, ecc.), sei completamente esonerato dagli obblighi della direttiva.
- Se produci o distribuisci prodotti digitali (come dispositivi, terminali di pagamento, lettori e-book, ecc.), sei comunque soggetto alla normativa, ma in forma semplificata.
Questo significa meno burocrazia e documentazione, pur mantenendo l’impegno a offrire prodotti accessibili.
Eccezioni per onere sproporzionato
La direttiva prevede che, in alcuni casi, non sia necessario applicare tutti i requisiti di accessibilità, se questi comportano uno sforzo eccessivo rispetto ai benefici. Questo vale, ad esempio, se i costi per l’adeguamento risultano troppo alti rispetto al fatturato, o se la modifica richiede un’organizzazione completamente diversa.
In questi casi è possibile invocare l’esenzione per “onere sproporzionato”, ma attenzione:
- L’azienda deve effettuare un’analisi documentata dei costi e benefici;
- Deve comunque applicare ciò che è ragionevolmente possibile;
- La documentazione va conservata per 5 anni e mostrata su richiesta;
- Va aggiornata periodicamente o quando cambia il servizio.
Altri casi particolari
- Contenuti digitali già pubblicati prima del 28 giugno 2025 (es. vecchi PDF o video) non devono essere resi accessibili a meno che non vengano aggiornati dopo quella data;
- Contenuti online solo a scopo di archivio storico sono esclusi dagli obblighi, se non necessari per l’uso corrente;
- Contenuti generati da terzi (come video di YouTube incorporati o feed social) non sono responsabilità dell’azienda, purché non fondamentali per l’uso del servizio.
Cosa fare concretamente per adeguarsi?
✔️ Valutare se la normativa si applica ai propri prodotti o servizi;
✔️ Effettuare un audit di accessibilità;
✔️ Adeguare interfacce, documentazione e assistenza tecnica;
✔️ Formare il personale tecnico e commerciale;
✔️ Documentare la conformità;
✔️ Integrare l’accessibilità già in fase di progettazione.
L’EAA rappresenta un’opportunità per offrire prodotti e servizi migliori a una platea più ampia, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
I soggetti coinvolti hanno ancora un anno di tempo per mettersi in regola ed evitare rischi futuri.