Conto Termico 3.0: nuove agevolazioni per l’efficienza energetica e le rinnovabili

Con il Decreto MASE 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre, prende ufficialmente avvio il Conto Termico 3.0, il nuovo meccanismo di incentivazione che aggiorna e potenzia il precedente Conto Termico 2.0, in vigore dal 2016. Le nuove misure entreranno in vigore dal 25 dicembre 2025, mentre entro il 25 novembre 2025 il Ministero dovrà emanare le disposizioni attuative che definiranno le modalità operative per l’accesso agli incentivi.

Obiettivo e risorse disponibili

Il Conto Termico 3.0 sostiene interventi di piccole dimensioni finalizzati a:

  • migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti;
  • incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Lo stanziamento complessivo è pari a 900 milioni di euro, suddivisi in:

  • 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni;
  • 500 milioni per soggetti privati.

Interventi agevolabili

Efficienza energetica

Sono incentivati interventi su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione, tra cui:

  • isolamento termico di superfici opache;
  • sostituzione di infissi e chiusure trasparenti;
  • installazione di schermature solari;
  • trasformazione in “edifici a energia quasi zero”;
  • sostituzione dell’illuminazione con sistemi efficienti;
  • installazione di sistemi di building automation;
  • impianti fotovoltaici con accumulo, se abbinati a pompe di calore;
  • colonnine di ricarica per veicoli elettrici, se abbinate alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

Produzione di energia termica

Sono agevolati interventi come:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili;
  • installazione di sistemi ibridi o generatori a biomassa;
  • impianti solari termici, anche per solar cooling o teleriscaldamento;
  • sostituzione di scaldacqua con modelli a pompa di calore;
  • allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti;
  • unità di microcogenerazione da fonti rinnovabili.

Per impianti con potenza superiore a 200 kW è obbligatoria la contabilizzazione del calore e la trasmissione dei dati al GSE. Sono ammessi anche interventi per processi produttivi, serre, fabbricati rurali, piscine e centri benessere.

Spese ammissibili

Sono agevolabili le spese per:

  • fornitura e posa in opera degli impianti;
  • smontaggio e dismissione di impianti esistenti;
  • opere murarie, idrauliche, elettriche e meccaniche;
  • sistemi di contabilizzazione del calore;
  • allacciamenti alla rete elettrica e di teleriscaldamento;
  • opere di captazione per impianti geotermici;
  • prestazioni professionali per progettazione, diagnosi energetica e APE.

Soggetti beneficiari

I beneficiari variano in base alla tipologia di intervento:

  • Efficienza energetica:
    • Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli Enti del Terzo Settore che non svolgono attività economica;
    • Soggetti privati per edifici del settore terziario (categorie catastali A/10, gruppi B, C – esclusi C/6 e C/7 –, D – escluso D/9 –, ed E – esclusi E/2, E/4, E/6).
  • Produzione di energia termica:
    • Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli ETS;
    • Soggetti privati per edifici del settore terziario e residenziale (categorie del gruppo A, esclusi A/8, A/9 e A/10).

Le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di:

  • ESCO (Energy Service Company) tramite contratti di prestazione energetica;
  • altri soggetti pubblici (es. Agenzia del Demanio, Provveditorati);
  • partenariati pubblico-privati, escluso il partenariato sociale;
  • comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo collettivo.

Anche i soggetti privati possono operare tramite ESCO, secondo le regole che saranno definite dal GSE.

Condizioni di ammissibilità

Per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0, i beneficiari devono avere la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

Gli interventi sono riconosciuti solo se realizzati su edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente alla data del 25 dicembre 2025, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto. In caso di interventi su più edifici o unità immobiliari, ciascuno deve essere dotato di impianto di climatizzazione e i generatori preesistenti devono essere compatibili con le condizioni tecniche previste dagli allegati al decreto.

Nel caso di sostituzione con impianti centralizzati, è necessario che:

  • il dimensionamento del nuovo generatore sia basato sui reali fabbisogni termici, asseverati da un tecnico abilitato;
  • gli edifici siano nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l’intervento sia gestito da un unico soggetto responsabile.

Sono agevolabili solo gli interventi che utilizzano apparecchi e componenti nuovi o ricondizionati, correttamente dimensionati secondo la normativa tecnica vigente. Inoltre, i requisiti che hanno consentito l’accesso all’incentivo devono essere mantenuti per almeno cinque anni dalla data di erogazione dell’ultima rata. Il mancato rispetto comporta la decadenza dell’incentivo e il recupero delle somme erogate.

Infine, una volta ottenuto l’incentivo per un intervento di produzione di energia termica da fonti rinnovabili o sistemi ad alta efficienza, non è possibile accedere a nuovi incentivi per interventi della stessa tipologia (inclusi potenziamenti) sullo stesso edificio o pertinenze per almeno un anno dalla stipula del contratto con il GSE.

Erogazione e durata degli incentivi

L’incentivo previsto dal Conto Termico 3.0 non può superare il 65% delle spese sostenute. L’erogazione avviene in rate annuali costanti, distribuite su un periodo variabile tra 2 e 5 anni, in funzione della tipologia e della dimensione dell’intervento.

Come accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0

Per ottenere le agevolazioni previste dal Conto Termico 3.0, è necessario presentare una domanda al GSE esclusivamente tramite il Portaltermico, compilando una scheda-domanda in cui vanno indicati il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile.

Sono previste due modalità alternative di accesso:

  • Accesso diretto, valido per tutti i soggetti, con presentazione della domanda entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. È ammessa una dilazione dei pagamenti fino a 120 giorni, estendibile per i soggetti privati se l’ultima quota versata supera il 10% della spesa totale.
  • Prenotazione, riservata alle Pubbliche Amministrazioni, che possono trasmettere una domanda preventiva per la prenotazione dell’incentivo, anche tramite ESCO.

Le domande presentate prima del 25 dicembre 2025 saranno gestite secondo la precedente disciplina del Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016).

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare la documentazione relativa all’intervento per tutta la durata dell’incentivo e per i cinque anni successivi all’ultima rata ricevuta. Deve inoltre comunicare al GSE eventuali modifiche agli interventi incentivati. Tali modifiche non comportano un aumento dell’incentivo, e se determinano la perdita dei requisiti previsti, possono comportare la decadenza dal beneficio, la risoluzione del contratto e il recupero delle somme erogate.

Conto Termico 3.0: agevolazioni per le imprese

Il Conto Termico 3.0 prevede specifiche agevolazioni per le imprese, intese come qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dallo scopo di lucro o dalle modalità di finanziamento. Sono incluse anche le imprese in forma aggregata, come consorzi, ATI o società di scopo.

Gli interventi di efficienza energetica sono agevolabili se comportano una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente, oppure del 20% in caso di multi-intervento. La verifica del miglioramento energetico deve essere documentata tramite Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento, redatto da tecnico abilitato con dichiarazione asseverata.

Non sono ammessi interventi che prevedano l’uso di combustibili fossili, né quelli privi di una richiesta preliminare contenente informazioni essenziali sul progetto e sull’impresa.

Per le aziende agricole e le imprese del settore forestale, sono agevolabili anche gli interventi di installazione (oltre alla sostituzione) di impianti a biomassa o sistemi ibridi/bivalenti per climatizzazione invernale, riscaldamento di serre e fabbricati rurali, o produzione di calore per processi produttivi.

I costi ammissibili sono quelli direttamente connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche o ambientali. Per le PMI, sono inclusi anche i costi per la redazione degli APE.

Sono escluse le imprese in difficoltà o soggette a ordini di recupero da parte della Commissione UE per aiuti di Stato illegittimi.

L’intensità dell’incentivo per interventi di efficienza energetica non supera il 25% dei costi ammissibili, elevabile al 30% in caso di multi-intervento. Sono previste maggiorazioni:

  • +20% per piccole imprese, +10% per medie imprese;
  • +15% per interventi in zone assistite (art. 107, par. 3, lett. a) TFUE);
  • +5% per zone assistite (lett. c) TFUE);
  • +15% per interventi con miglioramento energetico ≥ 40%.

Per la produzione di energia termica, l’intensità massima è del 45%, con le stesse maggiorazioni per PMI.

Gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché non si superino le intensità massime previste. L’IVA non rileva ai fini del calcolo. È previsto un limite annuo complessivo di 150 milioni di euro, e un massimo di 30 milioni per singola impresa e intervento.

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