Concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale: proroga dei termini di accertamento fino al 2028

Con l’introduzione dell’art. 12-ter nel DL 84/2025, convertito dalla legge 108/2025, il legislatore ha esteso i termini di accertamento per i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026.

L’estensione riguarda le imposte dirette, l’Irap (art. 43 del DPR 600/1973) e l’Iva (art. 57 del DPR 633/1972), con ulteriori proroghe per chi abbina al CPB anche il ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2019-2023.

Proroghe previste

La norma distingue due situazioni:

  • Adesione al CPB 2025-2026 senza ravvedimento speciale I termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026.
  • Adesione al CPB 2025-2026 con ravvedimento speciale per uno o più anni tra il 2019 e il 2022 La proroga è estesa fino al 31 dicembre 2028 per i periodi “bonificati”.

Questa impostazione ricalca quanto già previsto per il CPB 2024-2025 e la sanatoria 2018-2022 (DL 113/2024), dove le proroghe erano fissate rispettivamente al 2025 e al 2027.

Coordinamento con i regimi premiali

La proroga dei termini deve essere letta alla luce dei regimi premiali previsti per i soggetti ISA:

  • Riduzione di un anno: per chi ha beneficiato della riduzione prevista dall’art. 9-bis, comma 1, DL 50/2017, il periodo d’imposta 2018 è risultato non accertabile già a fine 2023. Analogamente, il 2019 non sarà oggetto di proroga per chi aderisce al CPB 2025-2026.
  • Riduzione di due anni: per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti (art. 3, comma 1, DLgs 127/2015), la proroga al 2025 ha interessato il 2020. Con l’adesione al ravvedimento speciale, i termini per il 2020-2022 sono stati prorogati al 2027. Per il CPB 2025-2026, il 2020 risulta escluso, mentre la proroga al 2028 dovrebbe riguardare i periodi 2021-2023.

Criticità interpretative

La norma presenta alcune lacune. Ad esempio, nel caso di “bonifica” del solo 2023, non si attiva né la proroga legata al CPB (il termine ordinario non scade nel 2025), né quella legata alla sanatoria (il 2023 non è incluso tra gli anni citati). In tal caso, il termine di accertamento rimane quello ordinario di fine 2027, tenuto conto della riduzione biennale.

Inoltre, non è stato chiarito se le proroghe si applichino esclusivamente alle tipologie reddituali oggetto di concordato o sanatoria. L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2025, ha richiamato l’ordinanza della Cassazione n. 28457/2024, secondo cui la riduzione dei termini è subordinata alla veridicità dei dati dichiarati. In caso contrario, la riduzione non è applicabile, anche se il termine ridotto è già decorso.

Considerazioni operative

La proroga dei termini di accertamento rappresenta un elemento da valutare attentamente in sede di adesione al CPB e al ravvedimento speciale. Professionisti e imprese devono considerare:

  • L’effettiva estensione dei termini per ciascun periodo d’imposta;
  • L’impatto dei regimi premiali ISA e della tracciabilità dei pagamenti;
  • Le modalità di regolarizzazione già effettuate tramite ravvedimento ordinario (art. 1, comma 640, L. 190/2014);
  • Le possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in caso di dati non veritieri.

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