La Legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2025, introduce un pacchetto di misure fiscali e incentivi mirati a favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree montane italiane. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento, sostenere i servizi essenziali e promuovere investimenti in chiave sostenibile.
Le agevolazioni si applicano ai comuni montani individuati secondo criteri geografici e demografici, con particolare attenzione alle realtà più fragili e alle zone con minoranze linguistiche storiche (Legge n. 482/1999).
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1. Credito d’imposta per personale sanitario e scolastico
Dal 2025, il personale sanitario, socio-sanitario e assistenziale, nonché il personale scolastico che opera in comuni montani e prende in locazione o acquista un’abitazione per fini di servizio, beneficia di un credito d’imposta annuale pari al minore tra:
- 60% del canone annuo di locazione o mutuo per acquisto, max € 2.500;
- 75% del canone annuo di locazione o mutuo per acquisto, max € 3.500 (comuni fino a 5.000 abitanti con minoranze linguistiche).
Il credito:
- è utilizzabile in dichiarazione dei redditi;
- non è cumulabile con altre detrazioni per abitazione principale (art. 15 e 16 TUIR);
- sarà operativo dopo l’emanazione dei Decreti Ministeriali attuativi (entro il 19 novembre 2025).
2. Incentivi per agricoltori e silvicoltori
Gli imprenditori agricoli e forestali che investono in interventi di tutela ambientale e servizi ecosistemici (2025-2027) ottengono:
- Credito d’imposta del 10% sugli investimenti;
- 20% nei comuni fino a 5.000 abitanti con minoranza linguistica storica.
Caratteristiche:
- utilizzabile in compensazione tramite F24;
- cumulabile con altre agevolazioni entro il limite dei costi;
- non soggetto ai limiti generali (€ 250.000 e € 2.000.000);
- nel rispetto della normativa UE sugli aiuti “de minimis”;
- Decreto attuativo previsto entro il 19 marzo 2026.
3. Nuove imprese giovanili in montagna
Per giovani under 41 anni (o società/cooperative con maggioranza di soci under 41) che avviano attività nei comuni montani è previsto un credito d’imposta per tre periodi d’imposta pari alla differenza tra:
- imposta calcolata con aliquote ordinarie sul reddito fino a € 100.000 (€ 150.000 nei comuni con minoranza linguistica storica);
- imposta calcolata con aliquota del 15%.
Il credito:
- è utilizzabile in compensazione tramite F24;
- non soggetto ai limiti generali;
- subordinato a Decreto Interministeriale per modalità e controlli.
Sintesi delle agevolazioni fiscali
Nel complesso, la Legge n. 131/2025 non si limita a fornire un supporto fiscale alle aree montane, ma intende promuovere uno sviluppo strutturato e duraturo, capace di rendere questi territori più attrattivi e sostenibili nel lungo periodo.
L’applicazione concreta e coordinata degli incentivi, che si avrà solo con l’emanazione dei decreti attuativi, permetterà di costruire comunità montane più vive e attrattive per le nuove generazioni.
Tabella riassuntiva:
| Legge n. 131/2025 | Beneficiari | Credito d’imposta |
| Art. 6 | Personale sanitario e socio-sanitario, medici, pediatri e veterinari (convenzionati SSN) operanti nei comuni montani, per locazione e acquisto immobile da adibire a abitazione principale | Credito di imposta pari al minore importo tra: X 60% del canone annuo di locazione o mutuo per acquisto, max € 2.500 X 75% del canone annuo di locazione o mutuo per acquisto, max € 3.500 (comuni fino a 5.000 abitanti con minoranze linguistiche) |
| Art. 7 | Personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna, per locazione e acquisto immobile da adibire a abitazione principale | |
| Art. 19 | Imprenditori agricoli e forestali, cooperative e associazioni fondiarie con attività nei comuni montani | Credito d’imposta pari al 10% degli investimenti effettuati nel 2025-2027 per interventi di tutela ambientale (20% nei comuni fino a 5.000 abitanti, con minoranze linguistiche) |
| Art. 25 | Giovani di età inferiore a 41 anni che avviano nuove attività imprenditoriali nei comuni montani | Credito d’imposta pari alla differenza tra: X imposta con aliquote ordinarie, su reddito dell’attività nei comuni montani, fino a € 100.000 (€ 150.000 nei comuni fino a 5.000 abitanti, con minoranza linguistica) e X l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15% |
| Art. 27 | Giovani under 41, che stipulano un mutuo per acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale nei comuni montani | Credito d’imposta commisurato agli interessi passivi pagati sul mutuo, per il periodo d’imposta di stipula e i quattro successivi |