Dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto l’obbligo per gli amministratori di società neocostituite di comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (PEC). Questa novità, prevista dall’art. 1, comma 860 della L. 207/2024, ha l’obiettivo di garantire una comunicazione ufficiale e tracciabile tra amministratori e pubblica amministrazione. Tuttavia, il provvedimento ha sollevato alcuni dubbi interpretativi, per cui sono attesi chiarimenti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Soggetti interessati dall’obbligo
Secondo il testo normativo, l’obbligo si applica a tutti gli amministratori, indipendentemente dalla carica ricoperta o dalla rappresentanza legale. Ciò significa che potrebbero essere inclusi anche i membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni o i componenti del consiglio di sorveglianza in sistemi di governance dualistici. È importante notare che la PEC personale richiesta agli amministratori non può coincidere con quella della società.
Il parere del Registro delle imprese di Milano
Il Registro delle imprese di Milano, in una prima applicazione della norma, ha precisato che l’obbligo riguarda le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2025, limitandolo ai soli amministratori di società di nuova costituzione. Questo approccio, adottato in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, esclude temporaneamente gli amministratori di società già iscritte al Registro, anche se nominati o confermati dopo tale data.
Nel caso in cui una domanda di iscrizione relativa alla nomina di amministratori di società neocostituite venga presentata senza l’indicazione del domicilio digitale, la pratica sarà sospesa per consentire la regolarizzazione. Questa procedura mira a evitare il rifiuto dell’iscrizione e lascia spazio a eventuali modifiche normative o chiarimenti futuri.
In sintesi, sebbene l’obbligo sia attualmente circoscritto alle società di nuova costituzione, rimane fondamentale attendere chiarimenti definitivi per avere un quadro completo dell’applicazione della norma. Gli amministratori interessati devono dunque assicurarsi di adempiere a questo nuovo obbligo per evitare ritardi o sospensioni nelle pratiche di iscrizione.