Sulla scia della disciplina europea con il recepimento della direttiva in materia di rendicontazione sostenibile, sono stati elevati i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, ma altresì l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.
Cambiano i limiti per i bilanci micro e abbreviati e l’esonero per il bilancio consolidato
Le modifiche sono state apportate per poter adeguare le soglie di classificazione delle aziende in categorie che tengano conto dell’inflazione intervenuta negli ultimi anni.
La Direttiva Comunitaria varia quindi gli articoli descritti nel Codice Civile riguardanti la disciplina del bilancio delle microimprese e il bilancio in forma abbreviata.
Qui di seguito riassumiamo i nuovi limiti dimensionali:
- le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio abbreviato se per due esercizi consecutivi (o nel loro primo esercizio), non hanno superato due dei seguenti limiti:
- 5.500.000 euro il totale attivo dello Stato patrimoniale;
- 11.000.000 euro i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 50 unità i dipendenti occupati in media;
- le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio micro se per due esercizi consecutivi (o nel loro primo esercizio), non hanno superato due dei seguenti limiti:
- 220.000 euro il totale attivo dello Stato patrimoniale;
- 440.000 euro i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 5 unità i dipendenti occupati in media;
- non sono invece soggette all’obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato su base consolidata per due esercizi consecutivi:
- 25.000.000 di euro totale attivi degli Stati patrimoniali;
- 50.000.000 di euro i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 i dipendenti occupati in media.
Quest’ultimo limite, inoltre, può essere superato non solo su base consolidata, ma anche su base aggregata, con rispettivamente € 30.000.000 gli attivi dello Stato patrimoniale e € 60.000.000 i ricavi delle vendite.
I nuovi limiti, essendo più ampi rispetto ai precedenti, includono necessariamente nel proprio bacino un numero di utenti maggiore, potendo quindi diverse aziende fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio.
Ancora nessuna previsione per l’entrata in vigore
Non è stata prevista una data precisa per l’entrata in vigore, ma in base alla previsione della Direttiva Comunitaria si può dedurre che le disposizioni saranno da applicare a partire dagli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente.