Riduzione transitoria dell’Ires 2025: pubblicato il decreto con le regole operative

Con il decreto ministeriale dell’8 agosto 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità applicative della riduzione transitoria dell’aliquota Ires prevista per il periodo d’imposta 2025. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), si inserisce nel più ampio disegno di riforma fiscale avviato con la legge delega n. 111/2023, che mira a incentivare comportamenti imprenditoriali orientati alla crescita sostenibile, alla solidità patrimoniale e alla responsabilità sociale.

Finalità e struttura dell’agevolazione

La riduzione consiste in uno sconto di 4 punti percentuali sull’aliquota ordinaria prevista dall’art. 77 del TUIR, applicabile alle imprese che reinvestono gli utili in attività produttive e socialmente rilevanti. L’obiettivo è premiare le aziende che non distribuiscono gli utili, ma li destinano a investimenti qualificati, nuove assunzioni o progetti di partecipazione dei dipendenti.

Possono accedere alla misura:

  • Società di capitali e enti commerciali residenti in Italia;
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • Enti non commerciali, limitatamente al reddito da attività economiche.

Sono esclusi:

  • Soggetti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali;
  • Imprese in regime forfetario o contabilità semplificata;
  • Soggetti che distribuiscono utili o non accantonano in modo conforme.

Requisiti patrimoniali e di investimento

Per accedere alla riduzione, almeno l’80% dell’utile 2024 deve essere accantonato in riserva, e almeno il 30% di tale utile (non inferiore al 24% dell’utile 2023) deve essere destinato a investimenti qualificati. Sono considerati accantonati anche gli utili utilizzati per coprire perdite, mentre gli acconti sui dividendi sono considerati distribuzioni.

Gli investimenti devono riguardare beni strumentali inclusi negli allegati A e B della L. 232/2016 o previsti dall’art. 38 del DL 19/2024, e devono essere interconnessi ai sistemi aziendali. Per i beni innovativi, è richiesta una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% per l’intera struttura produttiva o al 5% per i processi coinvolti.

Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Il valore minimo richiesto è il maggiore tra:

  • 30% dell’utile accantonato;
  • 24% dell’utile 2023;
  • 20.000 euro.

Requisiti occupazionali e sociali

L’impresa deve mantenere il numero di unità lavorative annue rispetto alla media del triennio precedente e garantire nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% del personale medio impiegato nel 2024 (minimo una unità). È inoltre richiesto che non sia stato fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 né nel 2025, salvo i casi ordinari previsti dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.lgs. . 148/2015.

Cause di decadenza e obbligo di restituzione

L’art. 7 del decreto stabilisce che il beneficio fiscale decade se:

  • Gli utili accantonati vengono distribuiti entro il secondo esercizio successivo al 2024;
  • I beni strumentali oggetto dell’investimento vengono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee o trasferiti all’estero entro cinque esercizi.

In caso di decadenza, l’impresa è tenuta a versare la differenza d’imposta, applicando l’aliquota ordinaria, entro il termine previsto per il saldo del periodo d’imposta in cui si è verificata la causa.

Regole per consolidato fiscale e trasparenza

Per i gruppi che adottano il consolidato fiscale nazionale o mondiale, l’art. 8 prevede che la riduzione sia calcolata da ciascun soggetto e gestita dalla controllante, tenendo conto delle perdite fiscali pregresse. In caso di decadenza, la controllante è responsabile del versamento della differenza d’imposta.

In regime di trasparenza fiscale, l’art. 9 stabilisce che l’importo agevolato sia attribuito ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.

Coordinamento con altri regimi e agevolazioni

Gli articoli 10–13 disciplinano:

  • Il confronto tra tassazione estera e italiana;
  • Gli effetti delle operazioni di riorganizzazione aziendale;
  • Il cumulo con altre agevolazioni, come i crediti d’imposta “Transizione 4.0 e 5.0”;
  • Le regole di coordinamento fiscale, inclusa l’esclusione degli utili rideterminati e l’applicazione delle norme generali sulle imposte sui redditi.

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