Con la conversione in legge del Decreto Omnibus (DL 95/2025), il legislatore ha introdotto significative modifiche alla disciplina del cosiddetto Bonus Nido, con l’obiettivo di semplificare le procedure di accesso e chiarire l’ambito applicativo del contributo. Le novità, operative dal 1° gennaio 2026, interessano sia le modalità di presentazione della domanda sia la tipologia di servizi educativi per l’infanzia che danno diritto al beneficio.
Domanda unica e validità pluriennale
A partire dal 2026, sarà possibile presentare una sola domanda per accedere al Bonus Nido o al contributo alternativo per forme di supporto domiciliare rivolte ai bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. In caso di accoglimento, la domanda produrrà effetti anche per gli anni successivi, senza necessità di rinnovo annuale. Resta ferma la verifica della persistenza dei requisiti e la prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.
Questa semplificazione amministrativa rappresenta un importante passo avanti nella gestione del beneficio, riducendo gli oneri burocratici per le famiglie e per gli enti coinvolti.
Servizi educativi ammessi
L’art. 6-bis del DL 95/2025, nel fornire un’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 355, della L. 232/2016, chiarisce che il riferimento alla “frequenza di asili nido pubblici e privati” deve intendersi come frequenza dei servizi educativi per l’infanzia indicati all’art. 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del D.lgs. . 65/2017, purché pubblici o autorizzati.
Sono pertanto inclusi nel perimetro del Bonus Nido:
- Nidi e micronidi, che accolgono bambini tra 3 e 36 mesi e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione.
- Sezioni primavera, rivolte a bambini tra 24 e 36 mesi, aggregate alle scuole dell’infanzia o inserite nei Poli per l’infanzia.
- Spazi gioco, per bambini da 12 a 36 mesi, con frequenza flessibile fino a 5 ore al giorno.
- Servizi educativi domiciliari, che prevedono piccoli gruppi affidati a uno o più educatori in modo continuativo.
Restano esclusi dal beneficio i centri per bambini e famiglie (art. 2, comma 3, lett. c), n. 2 del D.lgs. . 65/2017), nei quali è prevista la presenza di un adulto accompagnatore.
Modalità di pagamento e importi del contributo
Il contributo massimo erogabile è determinato in base al valore dell’ISEE minorenni:
- Per le rette dell’asilo nido, si considera l’ISEE valido nel mese precedente a quello della mensilità richiesta.
- Per il contributo domiciliare, si prende a riferimento l’ISEE minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.
Ai fini della determinazione dell’ISEE utile per l’attribuzione del bonus, non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale (art. 1, comma 209, L. 207/2024).
Gli importi massimi erogabili variano in base alla data di nascita del bambino:
Per i nati prima del 1° gennaio 2024 (art. 1, comma 210, L. 207/2024; circolare INPS n. 60/2025):
- 3.000 euro per nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro.
- 2.500 euro per ISEE tra 25.001 e 40.000 euro.
- 1.500 euro con ISEE assente, difforme, non calcolabile o superiore a 40.000 euro.
Per i nati dal 1° gennaio 2024:
- 3.600 euro con ISEE minorenni valido fino a 40.000 euro.
- 1.500 euro con ISEE assente, difforme, non calcolabile o superiore a 40.000 euro.
Considerazioni operative
Le modifiche introdotte dal DL 95/2025 semplificano l’accesso al Bonus Nido e ne estendono l’applicabilità a una gamma più ampia di servizi educativi. Per le famiglie, sarà fondamentale monitorare la validità dell’ISEE e prenotare le mensilità annuali. Per gli operatori e i consulenti, diventa essenziale aggiornare le procedure interne e fornire assistenza puntuale nella compilazione delle domande, soprattutto in fase di prima presentazione.
Lo studio rimane a disposizione per supportare i clienti nella gestione delle pratiche e nell’interpretazione delle nuove disposizioni normative.